31/01/13: accertamento parzialmente annullato

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L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di accertamento parzialmente annullato, i termini per l’impugnazione decorrono sempre dalla data di notifica dell’atto originario. L’Ufficio, quindi, può rettificare la pretesa impositiva attraverso un’autotutela parziale da comunicare al contribuente, senza che da tale comunicazione si configuri come nuovo atto sostitutivo. (rif. 24/13)

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