Circolare 3/15: split payment

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L’art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici.

Per Stato ed enti pubblici si intendono: lo Stato, esempio i Ministeri, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

In base alle nuove disposizioni, l’imposta esposta in fattura dal cedente/prestatore non dovrà essere pagata dal cessionario/committente (ente pubblico), il quale dovrà:

– effettuare il pagamento solo dell’imponibile;

– trattenere l’Iva e versarla poi direttamente nelle casse dell’erario.

L’imposta non versata ai fornitori ma trattenuta da parte dell’ente pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento fissati dal D.M. 23/01/2015.

Il meccanismo dello split payment non trova applicazione per le seguenti operazioni:

– prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta o d’acconto sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti;

– operazioni soggette al reverse charghe;

– operazioni soggette ad un regime speciale Iva.

Per quanto riguarda la fatturazione delle operazioni soggette allo split payment occorre continuare ad esporre l’Iva in fattura e riportare la dicitura “scissione dei pagamenti”.

Di seguito un esempio semplificato di fattura:

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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