Il nuovo redditometro

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Il nuovo redditometro (o accertamento sintetico di tipo induttivo) è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria può stimare il reddito presunto di un contribuente sulla base delle spese che ha sostenuto, grazie ad una serie di indici fissati a priori, e successivamente convocarlo, per chiedergli di giustificare lo scostamento tra le spese effettuate e il reddito dichiarato.

Il redditometro nasce da due assiomi: l’acquisto del bene deve essere sostenuto da un reddito adeguato, ed il possesso del bene deve necessariamente essere associato a un reddito congruo anche per il suo mantenimento.

Il nuovo strumento è stato rivisto con il Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale ha completamente riscritto i commi da 4 a 8 dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l’obiettivo di adeguare l’accertamento basato sulla capacità di spesa del contribuente al nuovo contesto socio-economico, rendendolo più efficace e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.

Gli accertamenti partiranno da gennaio 2012 e si concentreranno sui redditi prodotti nel periodo d’imposta 2009 (dichiarazione dei redditi 2010 per il reddito d’imposta 2009).

I contribuenti oggetti di verifica da parte del redditometro saranno raggruppati per aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole) e, per ogni area geografica, verranno suddivisi nei seguenti gruppi omogenei di nuclei familiari:

NUCLEI FAMILIARI

Persona sola con meno di 35 anni

Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni

Persona sola con 65 anni o più

Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari

Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari

Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari

Coppia con un figlio

Coppia con due figli

Coppia con tre o più figli

Monogenitore

Altre tipologie

Le voci di spese oggetto di indagine sono suddivise in sette categorie:

ABITAZIONE:

– abitazione principale;

– altre abitazioni;

– mutui;

– ristrutturazioni;

– intermediazioni immobiliari;

– collaboratori domestici;

– elettrodomestici;

– apparecchiature elettroniche;

– arredi;

– energia elettrica;

– telefonia fissa e mobile;

– gas

MEZZI DI TRASPORTO

– automobili;

– minicar;

– caravan;

– moto;

– natanti e imbarcazioni;

– aeromobili;

– mezzi di trasporto in leasing o noleggio.

ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI

– Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro;

– Contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.
ISTRUZIONE

– asilo nido;

– scuola per l’infanzia;

– scuola primaria;

– scuola secondaria

– corsi di lingue straniere;

– soggiorni studio all’estero;

– corsi universitari;

– tutoraggio/corsi di preparazione agli esami;

– scuole di specializzazione;

– master;

– canoni di locazione per studenti universitari.

ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE, CURA DELLA PERSONA

– attività sportive;

– circoli culturali;

– circoli ricreativi;

– cavalli;

– abbonamenti pay tv;

– giochi on-line;

– abbonamenti ad eventi sportivi e culturali;

– viaggi organizzati;

– alberghi;

– centri benessere;

– altri servizi per la cura della persona.

ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE

– oggetti d’arte o antiquariato;

– gioielli e preziosi;

– veterinarie;

– donazioni in denaro a favore di Onlus e simili;

– assegni periodici corrisposti al coniuge;

– donazioni effettuate.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI

– fabbricati;

– terreni;

– natanti e imbarcazioni;

– autoveicoli;

– motoveicoli;

– caravan;

– minicar;

– aeromobili;

– azioni;

– obbligazioni;

– conferimenti;

– quote di partecipazione;

– fondi d’investimento;

– derivati;

– certificati di deposito;

– pronti contro termine;

– buoni postali fruttiferi;

– conti di deposito vincolati;

– altri prodotti finanziari;

– valuta estera;

– oro;

– numismatica.

Dal rapporto tra le spese sostenute ed il reddito dichiarato emerge l’analisi del rischio: i contribuenti potranno avere rischio basso, medio o alto in base allo scostamento del reddito dichiarato con quello derivante dal redditometro. Il rischio alto comporta l’avvio di controlli ordinari approfonditi, il rischio medio comporta la necessità di eventuali accertamenti di natura presuntiva (prima fase del contraddittorio e, in mancanza di chiarimenti adeguati, accertamento sintetico o diverso strumento presuntivo che si concentri sulle spese), mentre il rischio basso non comporta alcun controllo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per presumere un’evasione sarà necessario un disallineamento tra reddito effettivo e reddito dichiarato del 25% ripetuto per due annualità consecutive. In assenza di questi requisiti non sarà possibile effettuare l’accertamento sintetico.

L’ulteriore modifica significativa apportata all’accertamento sintetico è la previsione dell’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di attivare il contradditorio prima di emettere l’atto impositivo, al fine di concedere maggiori garanzie al contribuente. Infatti il nuovo comma 7 dell’art. 38 del D.P.R. 600/1973 prevede che “l’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento…”. In tale fase i contribuenti che ritengono errato l’intervento del fisco, potranno difendersi dando conto delle spese sostenute e dell’origine dei redditi; in altri termini l’onere della prova cadrà sul contribuente.

Nell’ipotesi in cui quest’ultimo documenti la difformità tra il reddito e le spese la pratica sarà archiviata; in caso contrario, lo stesso potrà invece scegliere di aderire subito al cosiddetto accertamento con adesione, con penalizzazioni ridotte e alcune facilitazioni, come il pagamento a rate, oppure di restare sulle sue posizioni, facendo scattare l’accertamento definitivo.

Alcuni aspetti da non sottovalutare nella valutazione del disallineamento sono il nucleo familiare e l’effettiva disponibilità di un bene. Nel primo caso si pensi ad un genitore che decide di acquistare un immobile per il figlio che nella realtà non potrebbe permetterselo: in questa situazione occorrerà dimostrare gli avvenimenti in sede di accertamento per essere discolpati. Mentre per quanto concerne l’effettiva disponibilità di un bene, si pensi all’ipotesi dell’intestatario di un veicolo di lusso che però non dispone di un reddito adeguato al possesso ma che può giustificarne l’utilizzo, in quanto il bene è utilizzato nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate al momento ha elaborato un software sperimentale per il nuovo redditometro (c.d. “ReddiTest”). Questo programma non permette il calcolo in automatico del reddito presunto, ma ha la mera funzione di acquisire dati da inviare alla SOSE (Società per gli studi di settore), la quale riconsegnerà l’esito in termini di reddito presunto. L’Agenzia ha chiarito che i dati così acquisiti non potranno in alcun modo essere utilizzati ai fini dell’accertamento, in quanto si tratta di una versione ancora sperimentale del programma.

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