Lavorare in mobilità

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Con questo approfondimento affrontiamo la normativa in materia di compatibilità tra indennità di mobilità o disoccupazione ed eventuali attività lavorative, prendendo in considerazione le ipotesi di cumulabilità del reddito da lavoro e le indennità medesime.

Innanzi tutto è bene ricordare che la percezione di una prestazione a sostegno del reddito è da collegare allo stato di disoccupazione, inteso – ai sensi dell’art.1 D.L. 181/2000 – come “la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti”.

È però vero che tale stato viene conservato anche in presenza di attività lavorativa che garantisca un reddito non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Tale limite di reddito è pari a:

4.800,00 euro per il lavoro autonomo al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale;
8.000,00 euro per il lavoro subordinato e per i redditi assimilati al lavoro dipendente (contratti a progetto, collaborazioni coordinate e continuative, tirocini formativi, etc ).
Pertanto:

è compatibile l’assunzione di un lavoratore dipendente con la percezione dell’indennità di mobilità quando ne derivi un reddito non superiore a 8.000,00 euro nell’anno solare;
è altresì compatibile la stipula di un contratto a progetto, sempre nel rispetto del predetto limite;
è compatibile lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo con la percezione dell’indennità di mobilità quando ne derivi un reddito non superiore a 4.800,00 euro nell’anno solare; nel caso di attività autonoma l’accertamento dovrà essere effettuato dall’Inps, ma è il lavoratore che deve dichiarare all’Istituto il reddito che preveda di ottenere nel corso dell’anno solare entro il termine di cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma.
Ricordiamo che la Legge 223/1991 prevede la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute.

Infine, per effetto del decreto “milleproroghe” anche per il 2011 è compatibile la percezione dell’indennità di mobilità da coloro che svolgono prestazioni con il sistema dei voucher per lavoro occasionale accessorio, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

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