60 giorni sono il tempo minimo per l’emissione dell’accertamento

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La decadenza dall’azione di accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, si verifica, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di omessa presentazione della stessa, al 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

L’approssimarsi di tale scadenza, pone in risalto il problema della notifica degli avvisi di accertamento relativi ai periodi suddetti, preceduti dai Processi Verbali di Constatazione (Pvc) chiusi alla fine del mese di ottobre.

In base all’art. 12, comma 7, della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente ha il diritto di muovere rilievi e formulare osservazioni entro sessanta giorni. Gli uffici hanno l’obbligo di valutare gli elementi offerti dal contribuente, di esaminare il Pvc e, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere alla modifica dello stesso.

Pertanto l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Tra questi sicuramente rientra la fattispecie relativa a verifiche fiscali ancora in corso su periodi per i quali è prossima la prescrizione; in questi casi è impossibile per l’amministrazione finanziaria rispettare il termine dei 60 giorni e quindi il contribuente interessato non sarà messo nella possibilità di esercitare il diritto previsto dallo Statuto.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 244/09, ha precisato che l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine dei 60 giorni dal rilascio del Pvc, non è valido se privo di un’adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza. L’inosservanza da parte dell’Agenzia delle Entrate è espressamente sanzionata con l’invalidità dell’atto (si veda anche la sentenza n. 22320 del 4 novembre 2010 della Corte di Cassazione).

Tale obbligo è stato affrontato sia dall’Agenzia delle Entrate, con la nota del 14 ottobre 2009, con la quale è stato precisato che la particolare urgenza, che consente la notifica prima dello scadere dei sessanta giorni, deve essere compiutamente e analiticamente esposta nella motivazione dell’accertamento, sia dalla Guardia di Finanza, con una direttiva del mese di novembre 2009, nella quale è stato richiesto ai verificatori di procedere, nei limiti del possibile, alla redazione di Pvc non oltre la fine del mese di agosto.

Altro problema che si pone è rappresentato dagli avvisi di accertamento emanati in assenza di Pvc, ma in presenza di controlli conclusi solo negli ultimi mesi dell’anno a seguito di invito al contradditorio, o attraverso questionari, che di norma riguardano l’anno per il quale sta decadendo l’azione di accertamento.

Le recenti pronunce della Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) di Milano e Reggio Emilia hanno trattato il tema dell’emissione degli avvisi di accertamento senza il rispetto del termine previsto dalla legge 212 del 2000. La Ctp di Milano con la sentenza n. 126 del 10 maggio scorso ha evidenziato che il termine dei sessanta giorni deve essere rispettato anche nel caso in cui l’atto non sia stato preceduto da un Pvc, ma da un verbale di contradditorio. Il comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto del Contribuente prescrive l’espresso divieto all’Agenzia delle Entrate di emanare l’avviso di accertamento prima della scadenza dei 60 giorni concessi al contribuente e, conseguentemente, l’obbligo di valutare le eventuali osservazioni o le richieste avanzate dallo stesso in tale arco temporale, motivando quindi l’avviso di accertamento tenendo conto di tali osservazioni.

La Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 173 depositata il 18 ottobre 2010 ha precisato che qualora l’avviso di accertamento derivi principalmente da un Pvc e non da elementi acquisiti tramite questionario (utilizzati esclusivamente per aggiornare i valori delle varie riprese impositive), l’avviso non può essere emanato prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di notifica al contribuente del Pvc, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

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