Circolare 6/13: valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (DVR)

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Pinerolo, 11 giugno 2013

Oggetto: valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro (DVR)

Gentile Cliente, siamo con la presente a comunicarLe che il 30.06.2013 è il termine ultimo entro il quale tutte le aziende – intendendo per tali tutti gli imprenditori e i professionisti costituiti sotto ogni forma, ad esclusione dei soli soggetti che svolgono la propria attività in forma individuale, cioè senza l’ausilio di altre persone siano esse dipendenti, collaboratori o coadiuvanti familiari – dovranno adempiere alle disposizioni prevista dal T.U. sulla tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro per quanto concerne la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008) attraverso le procedure standardizzate previste ed emanate con decreto interministeriale del 30.11.2012.

Per le “piccole” aziende (fino a 10 lavoratori) diventa obbligatorio, qualora non abbiano già un DVR, elaborare il documento sulla base dei questionari forniti; non sarà più possibile proseguire con la deroga loro concessa dall’art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 di “… autocertificare la valutazione del rischio” apponendone data certa.

Nel caso di “medie” imprese (da 11 a 50 lavoratori) l’utilizzo delle suddette procedure semplificate è facoltativo; le aziende che sono già in possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato secondo le forme ordinarie del Testo Unico sono in regola e non dovranno sostituirlo con altro documento redatto secondo le procedure standardizzate; chi invece dovrà rielaborare il documento sulla sicurezza per sopravvenute ragioni (modifiche al processo produttivo o alla organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica/prevenzione, infortuni significativi) potrà avvalersi delle modalità facilitata.

In sede ispettiva il mancato adeguamento delle disposizioni in tema di sicurezza potrebbe dare luogo a pesanti sanzioni amministrative – da Euro 50 fino a Euro 6.600 – e penali – con ammende da Euro 200 a Euro 6.400 e arresto fino a 6 mesi (alleghiamo una tabella riassuntiva delle principali).

Poiché il nostro Studio in relazione alla specificità delle disposizioni ed alle rilevanti conseguenze non si occupa direttamente di questi aspetti Le consigliamo, laddove non avesse ancora provveduto o non avesse un professionista di fiducia, di avvalersi dello Studio QUESITE SRL, con il quale collaboriamo da tempo per quanto concerne:

• sicurezza sul lavoro;

• privacy;

• igiene – autocontrollo alimentare (HACCP);

• responsabilità sociale d’impresa (CSR);

• smaltimento rifiuti (MUD-SISTRI);

• formazione finanziata attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali.

Proprio in relazione a questo ultimo punto cogliamo l’occasione per informarLa che sempre entro il 30.06.2013 scade il termine per la presentazione dei piani formativi finanziati dal fondo FONDIMPRESA, la cui adesione non comporta alcun onere aggiuntivo (in quanto questi fondi vengono alimentati da una parte del contributo già pagato all’Inps contro la disoccupazione involontaria) ma consente alle aziende con dipendenti di migliorare ed incrementare le competenze del proprio personale, spaziando dalle più comuni preparazioni tecnico-professionali di settore (come contabilità e amministrazione, disegno CAD, saldatura, programmazione tornio/fresa, etc.) alle più innovative/specifiche (finanza e controllo di gestione, marketing, comunicazione) a quelle generiche ed obbligatorie (corso di lingue, informatica, sicurezza sul lavoro, formazione apprendisti).

Restando ovviamente a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, in considerazione dei tempi ristretti se fosse interessato La preghiamo di prendere direttamente contatto con lo Studio Quesite SRL, i cui riferimenti sono:

Cordiali saluti.

Fornero Baridon & Associati

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