Circolare 7/12: requisiti obbligatori della fattura

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Circolare n° 7/2012

Pinerolo, lì 08/03/2012

OGGETTO –  requisiti obbligatori della fattura

Ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633, ”la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare” e deve contenere le seguenti indicazioni:

a)     ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e, relativamente il cedente o prestatore, numero di partita IVA;

b)     natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’operazione;

c)     corrispettivi ed altri dati per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

d)     valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

e)     aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotamento al centesimo di euro;

f)      numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizioqualora sai debitore dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore, con l’indicazione della relativa norma;

f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità.

Se l’operazione, o le operazioni, cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, occorre indicare separatamente gli elementi e i dati, di cui ai punti b), c) ed e), secondo l’aliquota applicata.

Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3259 del 2 marzo 2012 si è pronunciata in merito ai requisiti obbligatori della fattura. I Giudici hanno stabilito che le fatture prive dei requisiti imposti dalla legge, sono considerate irregolari e possono essere ritenute false dall’Amministrazione Finanziaria, a meno che il contribuente non dimostri l’effettiva esistenza delle operazioni riportate nel documento.

Lo studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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