Circolare 8/12: trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici nei condòmini

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Circolare n° 8/2012

Pinerolo, lì 20/09/2012

OGGETTO – trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici nei condòmini

La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 84/E del 10 agosto 2012, ha preso in esame il trattamento ai fini fiscali del condominio nel caso in cui utilizzi un impianto fotovoltaico di potenza pari oppure inferiore a 20 kW, in relazione al quale opti per la cessione integrale o parziale alla rete dell’energia prodotta, oppure di potenza superiore a 20 kW. Tale risoluzione integra la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva illustrato la posizione dell’Amministrazione Finanziaria relativamente al trattamento fiscale della produzione di energia derivante da impianti fotovoltaici.

La Risoluzione 84/E – su interpello del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – ritiene che nel caso in cui il condominio sia il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 20 kW con autoconsumo parziale dell’energia prodotta, o di un impianto di potenza inferiore a 20 kW, ma attraverso il quale venga realizzata una cessione totale al mercato dell’energia prodotta, si sia in presenza di una società di fatto che svolga attività d’impresa.

La società di fatto è una forma particolare di società che possiede tutti i requisiti per essere equiparata, anche fiscalmente, a un’organizzazione produttiva e commerciale tra soggetti. In presenza di una intesa verbale o di comportamenti concludenti idonei a dimostrare l’intento delle parti di stipulare un accordo per l’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, si può individuare una società di fatto. Pertanto, secondo l’ufficio, la presenza di un accordo tra i condòmini per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, individua una società di fatto tra gli stessi.

Viene inoltre chiarito che i condomini che non partecipano alla realizzazione dell’impianto sono esclusi dalla società di fatto e non traggono alcun vantaggio dall’investimento, e perciò sono esonerati da qualsiasi contributo di spesa, ai sensi dell’art. 1121, primo comma, del Codice Civile.

Dal lato fiscale, la società di fatto, ai fini delle imposte dirette, è tenuta ad applicare le norme previste dal TUIR per le società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, concernente “Redditi prodotti in forma associata”; infatti il quale al comma 3, lett. b), dispone che “ai fini delle imposte sui redditi, le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali”. Mentre, per quanto concerne l’IVA, la società di fatto è un soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633 del 26 ottobre 19712 ed è quindi obbligata ai relativi adempimenti.

La società di fatto ha rilevanza quale autonomo soggetto d’imposta ed è quindi tenuta a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sulla base delle risultanze della contabilità sociale, sia un’autonoma dichiarazione IVA, oltre che al rispetto delle norme in materia di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA.

In conclusione:

–        la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e pertanto deve emettere fattura nei confronti del GSE in relazione all’energia che immette in rete;

–        il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare, nei confronti della società di fatto, una ritenuta alla fonte del 4%, di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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