Circolare 9/12: somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: corso obbligatorio

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Circolare n° 9/2012

Pinerolo, lì 24/09/2012

OGGETTO – somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: corso obbligatorio

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 54 e dalla legge della Regione Piemonte 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i..

Quest’ultima, all’articolo 5, comma 3, stabilisce che “i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza”.

La frequenza al corso, che ha come obiettivo la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, rappresenta il presupposto necessario per la formazione continua ed avanzata, finalizzata al riconoscimento del Marchio collettivo regionale di qualità di cui all’art. 5 della D.G.R. del 2 febbraio 2009 n. 54-10697.

L’obbligo di formazione professionale obbligatoria decorre a partire dal 1° marzo 2013, come specificato nella tabella sottostante:

 

CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA SOMMINISTRAZIONE

DATA DI DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Prima del 1° marzo 2010

Dal 1° marzo 2010

(N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2013)

Dal 1° marzo 2010

(Solo per chi ha effettuato il vecchio modulo di 130 ore, o modulo integrativo di 50 ore al corso di 80 ore per la vendita di alimentari)

Dal 1° marzo 2016

(N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2019)

Dal 1° marzo 2010

(Solo per chi ha effettuato il vecchio modulo di 80 ore per la vendita di alimentari o ha conseguito il Titolo di Studio di Scuola Media Superiore o Universitario, Pratica Professionale)

Dal 1° marzo 2013

(N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016)

Dal 24 maggio 2011

(Solo per chi ha frequentato il Nuovo corso unico di 100 ore)

Dal 1° marzo 2013

(N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1° marzo 2016)

 

La frequenza del corso è obbligatoria e la durata complessiva non deve essere inferiore alle 16 ore, ripartite in 3 moduli per:

–        igiene e sanità;

–        sicurezza;

–        approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Modulo

Materia

Ore

Argomenti

1

Igiene e sanità

8

Fattori di insalubrità delle sostanze alimentari, igiene dei locali, responsabilità del commerciante, preparazione e conservazione dei cibi, HACCP.

2

Sicurezza

4

Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, dispositivi di protezione individuale, formazione e d informazione del lavoratore.

3

Approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza

4

Al termine del corso, o di ogni singolo modulo, l’ente gestore deve rilasciare un attestato di frequenza, valido ai fini della formazione obbligatoria. L’Ufficio Commercio del Comune è l’autorità competente a controllare l’obbligo di adempimento dei corsi di formazione.

Ai titolari di esercizio, o loro delegati, che non rispettino l’obbligo di formazione è disposta la sanzione di cui all’art. 16, comma 1 e 2, della L.R. 38/2006 e s.m.i., la quale prevede che “l’autorizzazione è revocata quando il titolare non rispetta l’obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività” e che “nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell’autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell’attività”.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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