Circolare 2/2016: Nuove modalità di comunicazione delle dimissioni

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Dimissioni

Il Decreto Semplificazioni (D. lgs 151/2015) in materia di lavoro in attuazione del Jobs Act ha modificato la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso con Decreto datato 15 dicembre 2015, le modalità con cui dovranno essere presentate le suddette dimissioni, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Ciò premesso,

a partire dalla data del 13 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica.

Le dimissioni andranno redatte su apposito modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoratore potrà procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati.

Se procede di persona dovrà:

  1. essere in possesso del PIN dispositivo dell’INPS
  2. creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro.it
  3. accedere tramite il portale www.lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione
  4. generare e compilare il modulo di dimissioni o di risoluzione consensuale
  5. inviare il modulo via PEC al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

 

In alternativa il dipendente, potrà comunicare le dimissioni o la risoluzione consensuale tramite uno dei seguenti soggetti abilitati:

  • patronati
  • organizzazioni sindacali
  • enti bilaterali
  • commissioni di certificazione

Il lavoratore potrà procedere alla revoca di dimissioni e risoluzione consensuale nei tempi e in base alla normativa vigente con le stesse modalità con cui le ha precedentemente comunicate.

Restano esclusi dalla suddetta normativa:

  • i lavoratori domestici (colf e badanti)
  • le lavoratrici madri e i lavoratori padri (entro i primi 3 anni di età del bambino) poiché devono convalidare le loro dimissioni direttamente presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Infine lo Studio intende evidenziare che tutti i dati richiesti durante le pratiche di dimissioni sono già in possesso del dipendente e del datore di lavoro e che l’attuale normativa ha escluso i Consulenti del Lavoro dal poter essere soggetti abilitati a inviare le dimissioni.

FB & ASSOCIATI

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