SCIOGLIMENTO DI UNA SRL SENZA L’AUSILIO DEL NOTAIO

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SCIOGLIMENTO DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (senza notaio)

Lo scioglimento di una società a responsabilità limitata (oltre alla S.p.a. e S.a.p.a.) è previsto nei casi disciplinati dall’art. 2484 del Codice Civile.

Una volta accertata la causa di scioglimento, ex. art. 2484, gli Amministratori della società devono procedere con la convocazione dell’Assemblea dei Soci per la nomina del Liquidatore, dopo aver depositato presso il Registro Imprese la relazione che attesta la causa di scioglimento della società.

Con la nomina del Liquidatore decade l’Organo amministrativo, mentre continua a svolgere la propria attività il Collegio Sindacale ed il Revisore legale (se presenti).

Il Liquidare è responsabile in solido con i Soci della società, per l’inadempimento agli obblighi previsti dalla Legge.

Egli procederà, in primis, alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione, che rappresenta un inventario analitico dei beni dell’impresa; in questo bilancio sono azzerate alcune voci con contenuto pluriennale (costi pluriennali, Fondo amm.to, Accantonamenti) e vengono inserite alcune voci inerenti la liquidazione della società.

Dopodiché, liquidato l’attivo patrimoniale, il Liquidatore procede con la redazione del bilancio finale di liquidazione, utilizzando principi di valutazione delle voci diversi rispetto a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio, e presenta il piano di riparto dell’attivo.

Questo bilancio dev’essere depositato presso il Registro delle Imprese e, decorsi novanta giorni dalla data del deposito, senza reclami dei creditori o di terzi che abbiano interesse, esso si considera approvato.

La procedura di liquidazione si conclude con la richiesta di cancellazione dal Registro Imprese, della società, ad opera del Liquidatore.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, essa dev’essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro la fine del nono mese successivo alla data in cui è stata depositata la relazione degli amministratori (c.d. accertamento della causa di scioglimento) oppure alla data di deposito del verbale di messa in liquidazione, della società, ad opera dell’Assemblea dei Soci.

È bene, infine, ricordare che i libri sociali devono essere depositati presso il Registro Imprese, per 10 anni, dalla data di cancellazione della società, mentre i registri contabili devono essere custoditi dal Liquidatore oppure da un soggetto nominato dall’Assemblea dei Soci.

 

 

Dott. Stefano Ostengo

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