Commercio Elettronico e Digital Economy

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L’avvento della digitalizzazione ha stravolto la cognizione spazio-temporale delle transazioni ed i business model aziendali.

Il commercio elettronico (e-commerce) può riferirsi all’insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni-servizi tra produttore e consumatore, realizzate utilizzando internet, oppure può essere inteso come l’insieme delle applicazioni dedicate alle transazioni commerciali.

La prima distinzione che si può rilevare nel settore del commercio elettronico è la seguente:

  1. ecommercediretto, quando tutte le fasi della transazione (ricerca prodotto, selezione, acquisto/vendita, pagamento/incasso e consegna) avvengono online; in questo caso, l’oggetto della transazione è un bene immateriale (ad esempio: e-book)
  2. e-commerce indiretto, si differenzia perché la consegna del bene, materiale, avviene tramite spedizione fisica dello stesso

In secondo luogo, esistono diverse tipologie di commercio elettronico, in funzione delle modalità di transazione e, a titolo di esempio non esaustivo, si possono rilevare le seguenti transazioni:

  • Business to Business (B2B), sono transazioni commerciali tra imprese
  • Business to Consumer (B2C), sono transazioni che coinvolgono l’impresa ed il suo cliente finale (soggetto privato)
  • Business to Government (B2G), sono transazioni tra l’impresa e la Pubblica Amministrazione

Dal punto di vista fiscale, delle imposte dirette (IRES-IRAP), è rilevante la sede fiscale della società che opera nel commercio elettronico; una componente fondamentale è la localizzazione del server di tali società.

Per quanto riguarda, invece, l’imposizione fiscale indiretta (IVA), bisogna tornare alla prima distinzione tra e-commerce diretto e e-commerce indiretto: nel primo caso, si tratta sempre di prestazioni di servizi generiche (ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/72) ed è necessario emettere fattura (N.B.: attenzione nel caso in cui il cliente sia un soggetto UE oppure extra-UE); nel secondo caso, si applica la normativa IVA che disciplina la cessione di beni.

E’ da rilevare che, nel caso di e-commerce indiretto, l’emissione della fattura è obbligatoria solo nelle transazioni B2B, mentre, nel caso in cui il cliente sia un soggetto privato, si applica la normativa che disciplina la “vendita su catalogo”, cioè la fattura dev’essere emessa solo in seguito ad espressa richiesta del cliente.

 

Dott. Stefano Ostengo

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