CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI?

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E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo.

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare, visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente.

A partire dal 2016 il canone rai si paga nella bolletta elettrica.

La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relativo ad eventuali periodi precedenti.

Il contribuente intestatario dell’utenza elettrica titolare di un bed and breakfast per il quale paga il canone tv speciale per l’unico apparecchio tv presente nell’alloggio ha diritto ha diritto a chiedere il rimborso per il canone ordinario presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A.

Per superare inoltre la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale.

La mendacità nella dichiarazione sostitutiva espone a responsabilità anche di natura penale. Si ricorda che per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione è necessario che in nessuna delle abitazioni perle quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Possono presentare la dichiarazione sostitutiva i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale.

La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

La dichiarazione sostitutiva si può presentare mediante un applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – casella postale 22 – Torino per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento ; in tal caso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata purchè la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale.

La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata tramite Pec all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per la altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

A partire dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • Dichiarazione presentata entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento, a partire dal i° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di riferimento
  • Dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dell’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.
  • Dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.

L’istanza di rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica può essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica o dai suoi eredi.

L’istanza può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web. In alternativa l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di identità, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 TORINO.

Il modello per l’istanza di rimborso del canone tv addebitato nella bolletta elettrica è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov e della RAI www.canone.rai.it

La verifica dei presupposti di rimborso è effettuata dall’agenzia delle entrate Direzione Provinciale 1 Torino 1 –S.A.T sportello abbonamenti Tv.

I rimborsi riconosciuti spettanti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima bolletta utile, ovvero con altre modalità sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione ntro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui il rimborso non vada a buon fine lo stesso è disposto dall’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Torino 1 – ufficio di Torino 1 Sat – Sportello Abbonamenti Tv.

 

CANONI RADIO TV SPECIALI

 

Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito famigliare o che li impiegano a scopo di lucro diretto od indiretto.

Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stato stipulato, indicato nel libretto di iscrizione pertanto chi detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (è il caso ad esempio delle catene alberghiere o delle filiali di banca ) R.D. L. 21/02/1938 n.246.

Il canone speciale è strettamente personale: in caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell’attività deve essere data disdetta del canone alla Rai nei termini e con le modalità di seguito specificate R.D L. 21/02/1938 N. 246 D.L.C.P.S 31/12/1947 N. 1542.

Per quali apparecchiature si deve pagare il canone.

In sintesi debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale – terrestre o satellitare – di radiodiffusione dell’antenna radiotelevisiva.

Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare non sono assoggettabili a canone.

Per contro un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso – ad esempio perché lo si destina sollo alla visione dei Dvd-.

Il Canone in Europa

Il canone tv rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico nella maggior parte dei paesi europei.

Il canone tv pagato in Italia è uno dei più bassi d’Europa.

A titolo indicativo si riportano i canoni tv di altri paesi europei.

Svizzera 413,24

Danimarca 332,68

Austria 298,56

Svezia 242,00

Germania 210,00

Regno Unito 182,56

Irlanda 160,00

Italia    90,00

Rep. Ceca    80,00

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