NO AL FERMO DELL’AUTO ANCHE SE L’ATTIVITA’ E’ DI LAVORO DIPENDENTE.
La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 80/2017 depositata il
14.03.2017ha sancito che è illegittimo il fermo amministrativo dell’autovettura nel caso in cui essa
rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.
Il fermo dei beni mobili registrati è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore ( oppure
al coobbligato) ed è una procedura cautelare disposta in caso di mancata riscossione volontaria del debito
entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà, eventualmente,
essere pignorato e venduto all’asta.
Il preavviso di fermo è un atto che prelude al fermo vero e proprio.
L’agente della riscossione è obbligato per legge ad inviare al debitore una comunicazione di preavviso nel
quale invita il contribuente a mettersi in regola nei successivi 30 giorni trascorsi i quali, senza aver ricevuto
il pagamento delle somme dovute, può procedere al fermo del veicolo senza inviare ulteriori comunicazioni
mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. (art.86 comma 2 del DPR
602/1973).
Sull’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo – dal momento che l’art. 19 del DLgs n. 546/1992
prevede come atto impugnabile il solo fermo dei beni mobili registrati – sono intervenute per colmare
questa lacuna normativa, le sezioni Unite della Corte di Cassazione ( a questo proposito si vedano
l’ordinanza n. 10672/2009 e la sentenza n. 11087/2010) confermando l’impugnabilità anche del preavviso
di fermo scaturente da debiti di natura tributaria e non tributaria.
Il fermo non viene iscritto, così come previsto dall’art. 86 comma 2 del DPR 602/1973, se il contribuente
dimostra all’agente della riscossione, entro i suddetti 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività
di impresa o della professione da lui esercitata.
Tornando al caso in questione la ricorrente eccepisce l’illegittimità del preavviso di fermo in quanto
disposto su veicolo strumentale all’attività svolta, considerato che il principio deve applicarsi pure ai
lavoratori dipendenti, così come precedentemente stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Milano con sentenza n. 9202/20014 estendendo, qualora sussistano determinati requisiti e condizioni, la
tutela anche a tali soggetti che usano il mezzo per raggiungere il posto di lavoro e non solo ad alcune
categorie professionali.
Dalla sentenza si deduce che la contribuente svolge attività lavorativa part-time come commessa in un
banco alimentari itinerante e presso i mercati di paese di Reggio Emilia e Parma e non vi sono mezzi
pubblici di collegamento e gli orari visto tale tipo di lavoro sono particolarmente proibitivi.
In questo caso dunque, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, il veicolo oggetto di fermo
amministrativo deve esser considerato a tutti gli effetti bene strumentale e indispensabile per lo
svolgimento dell’attività lavorativa.
Infatti qualora il bene oggetto del fermo amministrativo sia da ritenersi necessario e fondamentale per lo
svolgimento del processo lavorativo e non risulti che vi siano beni analoghi e condizioni tali da consentire
comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene in particolari e comprovate
condizioni di necessità non può essere sottoposto a fermo amministrativo.
La finalità della norma è a ben vedere quella di tutelare il lavoro che, senza la possibilità di guadagno,
verrebbe messo in pericolo in quanto il bene appunto è necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto nel caso in cui il bene sia necessario al processo lavorativo e qualora non sussistano beni analoghi
tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere
sottoposto a fermo amministrativo sebbene l’attività svolta rientri nel lavoro dipendente.