NO AL FERMO DELL’AUTO ANCHE SE L’ATTIVITA’ E’ DI LAVORO DIPENDENTE.

//
Posted By
/
Comment0
/

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con la sentenza n. 80/2017 depositata il

14.03.2017ha sancito che è illegittimo il fermo amministrativo dell’autovettura nel caso in cui essa

rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente.

Il fermo dei beni mobili registrati è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore ( oppure

al coobbligato) ed è una procedura cautelare disposta in caso di mancata riscossione volontaria del debito

entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà, eventualmente,

essere pignorato e venduto all’asta.

Il preavviso di fermo è un atto che prelude al fermo vero e proprio.

L’agente della riscossione è obbligato per legge ad inviare al debitore una comunicazione di preavviso nel

quale invita il contribuente a mettersi in regola nei successivi 30 giorni trascorsi i quali, senza aver ricevuto

il pagamento delle somme dovute, può procedere al fermo del veicolo senza inviare ulteriori comunicazioni

mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari. (art.86 comma 2 del DPR

602/1973).

Sull’impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo – dal momento che l’art. 19 del DLgs n. 546/1992

prevede come atto impugnabile il solo fermo dei beni mobili registrati – sono intervenute per colmare

questa lacuna normativa, le sezioni Unite della Corte di Cassazione ( a questo proposito si vedano

l’ordinanza n. 10672/2009 e la sentenza n. 11087/2010) confermando l’impugnabilità anche del preavviso

di fermo scaturente da debiti di natura tributaria e non tributaria.

Il fermo non viene iscritto, così come previsto dall’art. 86 comma 2 del DPR 602/1973, se il contribuente

dimostra all’agente della riscossione, entro i suddetti 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all’attività

di impresa o della professione da lui esercitata.

Tornando al caso in questione la ricorrente eccepisce l’illegittimità del preavviso di fermo in quanto

disposto su veicolo strumentale all’attività svolta, considerato che il principio deve applicarsi pure ai

lavoratori dipendenti, così come precedentemente stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di

Milano con sentenza n. 9202/20014 estendendo, qualora sussistano determinati requisiti e condizioni, la

tutela anche a tali soggetti che usano il mezzo per raggiungere il posto di lavoro e non solo ad alcune

categorie professionali.

Dalla sentenza si deduce che la contribuente svolge attività lavorativa part-time come commessa in un

banco alimentari itinerante e presso i mercati di paese di Reggio Emilia e Parma e non vi sono mezzi

pubblici di collegamento e gli orari visto tale tipo di lavoro sono particolarmente proibitivi.

In questo caso dunque, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, il veicolo oggetto di fermo

amministrativo deve esser considerato a tutti gli effetti bene strumentale e indispensabile per lo

svolgimento dell’attività lavorativa.

Infatti qualora il bene oggetto del fermo amministrativo sia da ritenersi necessario e fondamentale per lo

svolgimento del processo lavorativo e non risulti che vi siano beni analoghi e condizioni tali da consentire

comunque al debitore lo svolgimento della propria attività lavorativa, il bene in particolari e comprovate

condizioni di necessità non può essere sottoposto a fermo amministrativo.

La finalità della norma è a ben vedere quella di tutelare il lavoro che, senza la possibilità di guadagno,

verrebbe messo in pericolo in quanto il bene appunto è necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto nel caso in cui il bene sia necessario al processo lavorativo e qualora non sussistano beni analoghi

tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere

sottoposto a fermo amministrativo sebbene l’attività svolta rientri nel lavoro dipendente.

Leave a Reply

due + sette =