START UP INNOVATIVA

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In questo particolare periodo economico in cui viviamo, molti provano a trasformare un’idea innovativa in business.

Il problema principale sono le risorse necessarie affinché si possa concretizzare tale idea, ma in realtà bisogna prendere in considerazione anche tutta una serie di altre variabili e ponderare bene le scelte da operare.

Pertanto, innanzitutto bisogna capire se è possibile essere considerati una start up innovativa e, pertanto, verificare la presenza dei seguenti requisiti cumulativi:

  1. bisogna adottare la forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.) oppure cooperativa;
  2. le azioni o le quote non possono essere scambiate in un mercato regolamentato;
  3. la società non può essere costituita da più di 60 mesi; inoltre, la start upinnovativa può costituirsi in seguito ad un’operazione di trasformazione ma non di conferimento-fusione-scissione-cessione;
  4. dev’essere residente in Italia oppure in un altro Stato UE oppure in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (c.d. SEE);
  5. a partire dal secondo anno di attività, la società non può avere un valore della produzione superiore a 5 mln di euro;
  6. non deve distribuire e non può aver distribuito negli anni precedenti utili;
  7. l’oggetto sociale deve prevedere come attività, prevalente o esclusiva, lo sviluppo – la produzione – la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Oltre alle suddette caratteristiche, la società per essere considerata start up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti alternativi:

  • le spese di ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore tra il costo ed il valore della produzione, così come risulta dall’ultimo bilancio approvato oppure dalla dichiarazione del rappresentante legale della start upinnovativa;
  • la forza lavoro, cioè coloro che svolgono un’attività di lavoro subordinato o ad esso assimilato, dev’essere composta:
  • per un terzo, da individui in possesso di dottorato di ricerca, oppure da soggetti che abbiano svolto attività di ricerca certificata per almeno tre anni

OPPURE

  • per due terzi, da soggetti in possesso di laurea magistrale
  • la start up innovativa è titolare oppure depositaria oppure licenziataria di una privativa industriale relativa a:
  • un’invenzione industriale
  • un’invenzione biotecnologica
  • una topografia di prodotto a semiconduttori
  • una nuova varietà vegetale.

Appurato di possedere i requisiti sopra descritti, la start up innovativa si costituisce per atto pubblico redatto dal Notaio oppure, soltanto per le società a responsabilità limitata, è possibile utilizzare il modello standard tipizzato, che prevede una procedura alternativa.

Quindi, una volta verificati i requisiti per essere una start up innovativa, dopo aver costituito la società iscrivendola sia nella sezione ordinaria che in quella speciale del Registro delle Imprese, l’attività sociale può partire facendo ben attenzione ai vari adempimenti successivi a cui bisogna ottemperare, ovvero sia la dichiarazione semestrale e l’attestazione di mantenimento dei requisiti.

Infine, alcuni cenni sulle agevolazioni legate alla start up innovativa:

  • tali società non sono soggettealla disciplina delle società di comodo;
  • sono previste agevolazioni fiscali (c.d. patent box) che detassano i redditi provenienti dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (esempio: softwareprotetto da copyright, brevetti industriali, ecc.…), riducendoli del 30% il primo anno, del 40% il secondo anno, del 50% il terzo anno ed i successivi;
  • la start upinnovativa può beneficiare di un credito d’imposta generato dal costo sostenuto per investimenti in ricerca e sviluppo; la spesa minima prevista è pari ad euro 30.000 per ciascun periodo d’imposta ed il valore massimo del credito non può eccedere i 5 mln di euro per ciascun beneficiario;
  • gli investitori possono godere di una detrazione IRPEF (persone fisiche) o deduzione IRES (persone giuridiche) pari al 30%, per investimenti effettuati in start up innovative, con il vincolo di possedere la quota societaria per almeno tre anni
  • altre agevolazioni, quali: la start up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali (è prevista soltanto la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento), può derogare alla disciplina civilistica delle perdite (ex. artt. 2446-2482 e 2447-2482 ter)

 

Pertanto, l’idea innovativa è fondamentale ma per trasformarla in business è necessaria un’attenta analisi conoscitiva del settore ed una corretta impostazione della società, perché, statistiche alla mano, soltanto il 20% delle start up innovative costituite riescono a superare i primi 3 anni di vita.

 

Dott. Stefano Ostengo.

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