Autorizzazione all’addebito interessi passivi da parte delle banche: caratteristiche riflessioni e criticità.

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A partire ormai dal 1° ottobre 2016 la materia dell’anatocismo con riferimento ai contratti bancari dovrebbe avere una regolamentazione stabile e definitiva dopo anni di polemiche sentenze ed oscillazioni del legislatore.

Il Dm 343/2016 contiene nell’articolo 3 l’affermazione di principio, presente anche nell’art. 120 Testo Unico Bancario, in base al quale nelle operazioni di raccolta del risparmio o di esercizio del credito, “gli interessi debitori maturati non possono produrre altri interessi salvo quelli di mora”.

Il Dm 343 in tema di conto corrente ribadisce che:

– Gli interessi debitori e gli interessi creditori devono avere la medesima periodicità comunque non inferiore ad un anno. Gli interessi devono essere conteggiati il 31/12 di ogni anno (o comunque al termine – se infrannuale – del rapporto per cui sono dovuti) anche per i contratti iniziati in corso d’anno, il conteggio si effettua comunque il 31/12 successivo.

Con riferimento alle aperture di credito regolate in conto corrente ed agli sconfinamenti rispetto al fido accordato o che si verifichino su conti non affidati il Dm prevede poi che gli interessi debitori devono essere conteggiati separatamente al capitale.

Così facendo si evita la capitalizzazione degli interessi e quindi si verifica che, scaduto l’anno, gli interessi debitori si continuano a calcolare solo sul capitale e non, in modo automatico, sulla somma del capitale e degli interessi che si sono prodotti nell’anno precedente.

Quanto poi alla sorte degli interessi maturati in un dato anno e così conteggiati separatamente, sono esigibili dal creditore (e dovuti in pagamento dal debitore) il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui essi sono maturati.

Una volta che gli interessi debitori divengono esigibili si può verificare che:

– Se il cliente paga, la vicenda si chiude e gli interessi continuano ad essere calcolati sul solo capitale

–  Se il cliente ne autorizza l’addebito in conto (si tratta di un’autorizzazione revocabile in qualsiasi momento) inevitabilmente per effetto dell’addebito si trasformano in capitale e quindi, dal quel momento, gli interessi debitori devono essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi divenuti capitale per effetto dell’avvenuto addebito in conto.

– Se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto il rapporto tra banca e cliente entra nella dimensione patologica dell’inadempimento e, pertanto, si determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori; nel contratto tra banca e cliente si può stabilire che i fondi accreditati nel conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

Ai prossimi estratti conto sarà della massima importanza prestare attenzione ai seguenti punti

– LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ANATOCISMO

Premesso che viene abolito l’anatocismo bancario (gli interessi passivi non possono produrre a loro volta interessi passivi) gli istituti di credito devono inviare a tutti i clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto.

A decorrere dal 1° ottobre 2016 gli interessi debitori e creditori devono avere la medesima periodicità comunque non inferiore ad un anno.

In linea generale è da ritenersi che la banca li liquiderà in data 31/12 di ogni anno.

 

– GLI INTERESSI PASSIVI

La rilevante novità legata all’abrogazione dell’anatocismo è che gli interessi passivi devono essere conteggiati separatamente dal capitale e divengono esigibili solo trascorsi 60 giorni (ossia al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati se la liquidazione avviene in data 31/12)

E comunque non prima di 30 giorni da quando arriva al cliente l’estratto conto al 31/12.

E’ bene ribadire un aspetto: la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi passivi prima del 1° marzo.

Dunque al 31 dicembre il saldo del conto non verrà ridotto degli interessi passivi.

Il correntista ha 60 giorni di tempo per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito per interessi di cui la banca darà evidenza al 1° marzo.

 

GLI INTERESSI ATTIVI  

Per completezza d’informazione si esaminano anche gli interessi attivi, ormai irrisori e conteggiati ed accreditati dalle banche ai clienti una volta all’anno. La notevole differenza rispetto agli interessi passivi è che l’accredito è immediato al 31/12

 

– COMMISSIONI E SPESE  

Le commissioni e spese comprese quelle di istruttoria e di messa disposizione fondi, continueranno ad essere prelevate dalle banche trimestralmente.

 

La seconda comunicazione che inoltrerà la banca è riferita alla richiesta di addebitare gli interessi passivi in data 1° marzo.

E’ bene chiarirsi: relativamente agli interessi passivi una volta divenuti esigibili al 1° marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli sul conto del cliente, ma dovrà acquisire, con una seconda comunicazione una specifica autorizzazione preventiva chiedendo di apporre una firma e di far pervenire il modulo alla banca.

Una volta rilasciata dal correntista l’autorizzazione la si può revocare in qualsiasi momento.

Di fatto, rilasciando l’autorizzazione gli interessi passivi maturati al 31/12 vengono al 1° marzo capitalizzati e, dunque, da quel momento sul debito complessivo matura l’interesse debitore.

Se il cliente non rilascia l’autorizzazione la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti sui conti correnti attivi. Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo dei fidi la banca non può procedere con la compensazione legale, diversamente si produrrebbero interessi su interessi.

Dunque in mancanza di compensazione se il cliente non provvede a pagare gli interessi passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

Peraltro è data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.

– CONTI CORRENTI COINTESTATI

Secondo un interpretazione prevalente può firmarla anche uno solo dei cointestatari fermo restando agli altri il diritto di revoca.

A presto,

FB & Associati Staff

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