REGIME DI CASSA 2017

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A partire dal 2017 le imprese in regime di contabilità semplificata determinano il reddito imponibile

in base al principio di cassa ed adeguano gli adempimenti contabili segnalando le date degli

incassi e dei pagamenti.

Come si diceva la novità consiste nell’abbandono del principio di competenza per la

determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di cassa ( già previsto per i

professionisti peraltro) in base alla quale le componenti rilevanti concorrono alla formazione del

reddito nel momento della loro manifestazione numeraria, vale a dire all’atto del loro incasso o

pagamento.

La modifica si propone di agevolare le imprese di minori dimensioni, dando loro la possibilità di far

coincidere il momento del prelievo fiscale alle concrete possibilità finanziarie, attenuando gli effetti

negativi legati a ritardi nei pagamenti.

A differenza delle attività d’impresa il regime contabile semplificato è applicabile naturalmente a

determinate categorie di soggetti che non abbiano superato nell’anno precedente oppure

prevedano di non superare nell’anno di inizio dell’attività, determinati limiti di ricavi.

I presupposti per l’applicazione di detto regime sono indicati nella tabella che segue:

Natura giuridica del soggetto Limite di ricavi

Persone fisiche che esercitano imprese ricavi conseguiti/percepiti

Commerciali ai sensi dell’art. 55 TUIR dell’annualità precedente superiori a

Snc e sas e soggetti ad esse equiparati euro 400.000 per imprese aventi ad oggetto

Ai sensi dell’art. 5 del TUIR prestazione di servizi

Euro 700.000 per imprese esercenti altre attività

Enti non commerciali che, a latere dell’attività principale

Esercitano un attività commerciale

Non prevalente

Trust se esercitano un’attività commerciale non prevalente

L’eventuale superamento dei predetti limiti per effetto dell’adeguamento a risultati degli studi di

settore o dei parametri contabili non fa sorgere l’obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il

regime ordinario di contabilità per l’anno successivo – circolare Agenzia Entrate 13.06.2001 n. 54.

Rientrano tra i soggetti che possono applicare il regime contabile semplificato gli imprenditori

individuali che siano privi dei requisiti per beneficiare del regime forfetario di cui alla L. 190/2014

nonché quelli che, pur possedendo tali requisiti, abbiano esercitato apposta opzione per l’utilizzo

del regime ordinario.

COMPUTO DEI LIMITI DI RICAVI

Disciplina dal 01.01.2017

A decorrere dal 01.01.2017 invece, per effetto dell’introduzione del principio di cassa ai fini della

determinazione del reddito, le predette sogli di ricavi devono essere computate tenendo conto dei

ricavi che sono :

– “percepiti in un intero anno “ ( o di percezione presunta per i soggetti che iniziano l’attività)

– “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dell’articolo 109 comma 2 del

medesimo testo unico ( art. 18 comma ! del DPR 600/73 come modificato dalla L: 232/2016

)

La modifica non ha un impatto immediato dal momento che, per valutare la permanenza o

l’ingresso nel regime contabile semplificato dal 2017, i ricavi relativi all’annualità 2016 devono

ancora essere computati in base al criterio di competenza adottato per quell’anno.

Dal 2018 invece tale criterio sarà utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di

contabilità a quello semplificato: in tutti gli altri casi, i ricavi del periodo precedente saranno

considerati in base al principio di cassa.

Attività soggette ad aggio o ricavo fisso

E’ confermato che per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici

anche su supporti audiovideomagnetici, e peri di distributori di carburante, ai fini del calcolo dei

limiti per l’accesso al regime contabile semplificato, i ricavi percepiti si considerano al netto del

prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Invece, per le cessioni di generi di monopolio,

valori bollati postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai

rivenditori.

Durata

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno finché siano possedute le sopra

indicate caratteristiche, fatta salva l’opzione per il regime ordinario di contabilità.

Inizio attività.

E’ possibile adottare il regime contabile semplificato anche in sede di avvio di una nuova attività

qualora si preveda di percepire, nel primo anno, ricavi per un ammontare inferiore ai predetti limiti.

In tal caso, i limiti di ricavi vanno ragguagliati all’anno.

Esercizio contemporaneo di più attività.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazione di servizi ed altre attività si fa

riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta

annotazione dei ricavi ci considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

– Se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento

all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, ovvero all’attività dalla quale sono

conseguiti/percepiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta.

– In mancanza, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini

dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700.000 euro.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

Analogamente al sistema vigente fino al 31.12.2016 i soggetti che hanno diritto ad accedere

“naturalmente” al regime di contabilità semplificata possono esercitare l’opzione per l’applicazione

del regime contabile ordinario.

Sebbene il nuovo art. 18 comma 8 del DPR 600/1973 preveda che la scelta è vincolante per un

triennio, tale previsione deve ritenersi superata.

La scelta, infatti, deve ritenersi vincolante per un anno, così come previsto genericamente per

l’opzione per i regimi contabili dell’art. 3del DPR 442/97 e confermato dalla C.M 27.08.98 n. 209/E.

Trascorso tale periodo, la scelta rimane valida per ciascun anno successivo fino a revoca.

Per effetto delle modifiche riguardanti gli artt. 66 del TUIR e 18 del DPR 600/1973 le imprese

minori che intendano mantenere, nel 2017, il criterio di competenza per la determinazione del

reddito dovranno adottare l’opzione per il regime ordinario di contabilità sin dal 01.01.2017,

mediante comportamento concludente. Nella dichiarazione Iva 2018 dovranno poi esercitare

l’opzione compilando il quadro VO.

GLI ASPETTI RIFERITI ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per effetto della L. 232/2016 l’art. 66 del TUIR che contiene la disciplina fi fini delle imposte sui

redditi delle imprese minori, ha subito notevoli modifiche che mirano a sostituire il principio di

competenza, quale criterio di imputazione temporale dei componenti reddituali con quello di cassa.

Tuttavia, nell’ipotesi di far valere una opzione triennale, è possibile applicare un regime derogatorio

in base al quale le date di incassi e pagamenti si presumono coincidenti con quelle di registrazione

nei registri validi ai fini IVA.

MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 66 DELTUIR

In funzione del nuovo principio, sono stati variati definitivamente dall’art. 66 comma 1 e 3 del TUIR

i riferimenti:

– Agli artt. 92 – 93 – 94 del TUIR ( concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze )

– All’art. 109 comma 1 e 2 del TUIR ( principio generale di competenza ed i correlati criteri di

certezza e determinabilità oggettiva).

– Alla possibilità di dedurre nell’esercizio di registrazione del contratto le spese per importi

non superiori a 1.000,00 euro relative a contratti a corrispettivi periodici

Disposizioni rimaste invariate

Dell’art. 66 del TUIR non sono stati oggetto di intervento e modifica

– Il comma 2 che richiama l’applicazione alle imprese minori della disciplina sulla deduzione

delle quote di ammortamento, delle perdite di beni strumentali e delle perdite su crediti,

nonché degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto e le altre indennità

previdenziali

– I comma 4 e 5 che riconoscono una deduzione forfetaria delle spese non documentata a

favore di soggetti che svolgono determinate attività ( intermediari e rappresentanti del

commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero prestazioni

alberghiere, imprese di autotrasporto merci per conto terzi).

E’ stato inoltre confermato il comma 3 dell’art. 66 del TUIR nella parte in cui prevede l’applicazione

alle imprese minori delle disposizioni del TUIR di seguito richiamate.

– Determinazione del reddito per imprese che esercitano attività di allevamento

– Beni relativi all’impresa (art. 65 del TUIR)

– Proventi ed oneri non computabili nella determinazione del reddito ( art. 91 del TUIR )

– Spese per prestazioni di lavoro ( art. 95 del TUIR )

– Oneri di utilità sociale ( art. 100 del TUIR )

– Spese relative a più esercizi ( art. 108 del TUIR)

– Costi Indeducibili afferenti gli immobili civili posseduti dalle imprese ( art. 90 comma 2 del

TUIR )

– Oneri Fiscali e Contributivi ( art. 99 comma 1e 3 del TUIR)

– Norme generali sui componenti del reddito d’impresa ( art. 109 comma 4 ultimo periodo,

5,7,9,lett. B) del TUIR

– Norme generali sulle valutazioni ( art. 110 comma 1,2,5,6,8,del TUIR)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per effetto della riforma operata con la L. 232/2016, a partire dal 2017, il reddito delle imprese

minori “ è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri

proventi di cui all’art. 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo

stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Tale risultato è poi aumentato e diminuito degli altri componenti positivi e negativi di reddito

espressamente richiamati dal nuovo art. 66 comma 1 secondo periodo del TUIR ( ovvero ricavi da

destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa ex art. 57 del TUIR proventi immobiliari ex

art. 90 comma 1 del TUIR plusvalenze e sopravvenienze attive ex artt. 86 e 88 del TUIR,

minusvalenze e sopravvenienze passive ex art. 101 del TUIR ) .

Continuano a concorrere alla formazione del reddito gli altri componenti indicati al comma 2 (

quote di ammortamento, perdite su crediti o di beni strumentali, accantonamenti di previdenza e

quiescenza ) e 3 primo e secondo periodo ( spese di lavoro dipendente, oneri di utilità sociale,

spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi ) dell’art. 66 TUIR.

Criterio di imputazione temporale

Come abrogazione del criterio di competenza ( art. 109 comma 1 e 2 del TUIR) dal 2017

l’imputazione temporale dei componenti reddituali per le imprese minori avviene in base al

principio di cassa. In effetti, per come la nuova norma è strutturata, sembrerebbe operativo un

criterio misto “cassa-competenza”.

Il nuovo art. 66 comma 1 del TUIR descrive il criterio di cassa utilizzando il riferimento alla

“percezione/sostenimento” solo a componenti positivi e negativi espressamente indicati al primo

periodo ovvero ricavi, dividendi, interessi attivi e spese sostenute nell’esercizio dell’attività

d’impresa.

Non risulta un riferimento espresso agli ulteriori componenti reddituali indicati nell’art. 66 del TUIR.

Ad eccezione di alcuni elementi come ammortamenti e accantonamenti di previdenza e di

quiescenza per cui l’imputazione necessariamente prescinde dalla manifestazione numeraria, non

risulta pacifico se

– Il principio di cassa operi in via generalizzata in conseguenza dell’abrogazione del criterio

di competenza.

– Oppure considerato che i componenti positivi e negativi vengono richiamati tramite

specifico riferimento degli articoli del TUIR, si continui ad applicare la disciplina in essi

contenuta, e quindi, l’imputazione per competenza ove previsto.

Data la rilevanza della questione sarebbe opportuno ricevere un indicazione ufficiale espressa.

Componenti positivi di reddito

Il nuovo testo dell’art. 66 TUIR nella determinazione del reddito d’impresa delle imprese minori,

rilevano i componenti positivi indicati nella seguente tabella:

Art. 85 TUIR Ricavi tipici

Art. 57 TUIR Ricavi da destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa

Art. 89 TUIR Interessi attivi e utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, snc sas

residenti nel territorio dello stato e utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all’art.

73 co 1 lett a)b)c) del TUIR

Art. 90 co1 TUIR Proventi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio

dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.

Art. 86 TUIR Plusvalenze dei beni relativi all’impresa diversi dai beni alla cui produzione o scambio

è diretta l’attività d’impresa

Art. 88 TUIR Sopravvenienze attive

Componenti negativi di reddito

Secondo il nuovo testo dell’art. 66 del TUIR nella determinazione del reddito d’impresa delle

imprese minori, rilevano i componenti negativi indicati nella seguente tabella

Art. 66 TUIR Spese sostenute nel periodo nell’esercizio dell’attività d’impresa

Art. 95 TUIR Spese per prestazioni di lavoro

Art. 95 e 109 co 5 TUIR Compensi erogati agli amministratori, utili spettanti ai lavoratori dipendenti,

agli amministratori ed agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

Art. 105 TUIR Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e le altre indennità previdenziali, a

condizione che risultino iscritti nei registri di cui all’art. 18 DPR 600/73.

Art. 61 TUIR Interessi passivi

Art. 99 co 1 e 3 Oneri fiscali e contributivi

Art. 100 TUIR Oneri di utilità sociale

Art. 101 TUIR Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite di beni strumentali e su

crediti

Art. 64 co2 102 e 103 TUIR Quote di ammortamento di beni materiali ed immateriali

Art. 102 co 6 TUIR Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione

relative a beni strumentali

Art. 102 co 7 TUIR Canoni di locazione finanziaria e di noleggio.

Rimanenze finali deducibili nel primo anno di adozione del nuovo regime.

Come anticipato, ai fini della determinazione del reddito non assumono più rilevanza le rimanenze

finali ed iniziali di cui agli artt. 92,93,94 del TUIR. Infatti, in applicazione del principio di cassa, le

spese e merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo.

E’ prevista un’unica eccezione dal comma 18 dell’articolo 1 della L. 232/2016 per il primo anno di

abolizione del nuovo regime di cassa. In tale ipotesi, il reddito d’impresa determinato per cassa è

ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio

precedente secondo il principio di competenza.

Perdite fiscali.

Non è cambiato il regime delle perdite fiscali che restano utilizzabili in riduzione del reddito

complessivo, nel limite del loro ammontare, ove risultasse un eccedenza, essa non può essere

riportata a periodi d’imposta successivi. ( art. 56 comma 2 del TUIR )

TRATTAMENTO DI INCASSI E PAGAMENTI A CAVALLO D’ANNO

L’adozione del criterio di cassa comporta la necessità d’individuare esattamente quando i ricavi si

considerano “percepiti” e le spese si considerano “sostenute” ovvero quando diventano

fiscalmente rilevanti.

La questione si pone in buona sostanza per le transazioni che avvengono con strumenti diversi dal

denaro contante, in prossimità della fine d’anno od all’inizio di quello successivo.

In proposito, considerato che il nuovo testo dell’art. 66 comma 1 del TUIR indica le modalità di

determinazione del reddito di lavoro autonomo ( ricavi percepiti nel periodo d’imposta al netto delle

spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività) è stato ipotizzato il ricorso ai

medesimi chiarimenti a suo tempo forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al reddito di

lavoro autonomo.

Tabella

Mezzo di pagamento Descrizione del ricavo Sostenimento della spesa

Assegno bancario o circolare momento in cui il titolo di credito momento in cui li titolo di credito

Entra nella disponibilità dell’imprenditore esce dalla disponibilità

dell’imprenditore

Bonifico Data dell’accreditamento della somma giorno in cui viene impartito

l’ordine

Sul conto corrente ( data disponiblità ) di bonifico

Carta di Credito Data di accredito della somma sul Momento in cui è utilizzata la carta

O bancomat conto corrente dell’imprenditore

Percipiente

Ricevuta bancaria in caso di accredito con la clausola Momento in cui l’imprenditore

Salvo buon fine data del pagamento onora la ri.ba

Del cliente presso la banca

In caso di accredito con clausola Al dopo incasso

Data di accredito della somma sul c/c

Dell’imprenditore

DISCPLINA CHE REGOLA IN MANIERA TRANSITORIA IL PASSAGGIO TRA REGIMI

Al fine di evitare duplicazioni d’imposta, viene disciplinato il trattamento dei componenti di reddito

nell’ipotesi di transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario e viceversa; in sostanza, i

ricavi i compensi e le spese cha hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle

regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili

degli esercizi successivi

Tali componenti

– Se hanno già concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie ( principio di

competenza) non devono essere computati nella determinazione del reddito secondo le

regole del nuovo regime semplificato.

– Se al contrario hanno concorso alla formazione dl reddito secondo le regole del nuovo

regime, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d’imposta successivi alla

fuoriuscita dallo stesso.

Basti pensare ad esempio alle merci che sono state consegnate ed utilizzate in un periodo

d’imposta in cui trova applicazione il regime ordinario di contabilità, ma sono state pagate in un

periodo d’imposta successivo, soggetto al nuovo regime semplificato; in tale ipotesi, perché il costo

sostenuto per l’acquisto delle merci è già stato imputato secondo il criterio di competenza

all’esercizio in cui le merci sono state consegnate, la successiva manifestazione monetaria di tale

operazione non avrà alcuna rilevanza sotto il profilo reddituale, sebbene ricadente in un regime in

cui risulta applicabile il criterio di cassa.

PROFILI RELATIVI ALL’IRAP

L’art. 1 comma 20 della L. 232/2016 si applica sulle modalità di determinazione della base

imponibile Irap delle imprese minori, inserendo il comma 1-bis all’interno deòò’art. 5-bis del Dlgs

446/97. In particolare si prevede che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime

di contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata secondo i criteri di cui all’art. 66

del TUIR.

Quindi a partire dal periodo d’imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in

contabilità semplificata andrà determinato in base al principio di cassa.

Per tali soggetti continuerà a non essere esercitata l’opzione per il calcolo dell’IRAP in base alle

risultanze del bilancio.

COMPONENTI DI REDDITO RILEVANTI.

L’individuazione dei componenti reddituali rilevanti continua ad avvenire ai sensi dell’art. 5-bis co1

del DLgs 446/97.

Pertanto per effetto delle novità apportate dalla L. 232/2016 non mutano i proventi e gli oneri che

concorrono a formare il valore della produzione netta ma soltanto il criterio di imputazione

temporale-

Ad esempio per i soggetti in esame

– Le plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili

– I costi relativi al personale, ove deducibili (ad esempio dipendenti a tempo indeterminato

addetti alla ricerca e sviluppo) lo saranno in base al principio di cassa, salve le eccezioni

espressamente previste anche ai fini del reddito d’impresa (accantonamenti al Tfr)

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Ai soggetti in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1 comma 18 e

19 della L. 232/2016 in materia, rispettivamente, di

– Deducibilità dal reddito determinato per cassa delle rimanenze finali dell’esercizio

precedente

– Concorso alla formazione del reddito dei diversi componenti in caso di passaggio dal

regime semplificato al regime ordinario e viceversa.

In riferimento alla locuzione “in quanto compatibili” il testo di legge non contiene ulteriori

specificazioni. In attesa degli opportuni chiarimenti, pare ragionevole ritenere che la norma intenda

riferirsi ai proventi ed agli oneri che, in ogni caso, non concorrono alla formazione della base

imponibile IRAP.

PROFILI CONTABILI

Al fine di adeguare alle nuove modalità di determinazione del reddito gli adempimenti contabili a

carico delle imprese minori, la L. 232/2016 ha sostituito integralmente l’art. 18del DPR 600/1973.

E’ già stato messo in evidenza come restano immutati i limiti di ricavi per accedere al regime di

contabilità semplificata che, dal 2017, salvo casi particolari di passaggio tra regimi, sono computati

in base al principio di cassa. Invece, le modifiche più rilevanti si registrano nella tenuta dei registri

contabili.

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 01.01.2017

In seguito alle modifiche introdotte dalla L.232/2016 i soggetti in regime di contabilità semplificata

devono tenere dal 01.01.2017, i seguenti registri contabili

Registro cronologico dei ricavi e delle spese art. 18 co 2del DPR 600/73

Registri prescritti ai fini IVA artt.23,24 e 25 del DPR 633/72

Registro dei beni ammortizzabili art. 16 del DPR 600/73

Libro unico del lavoro (ove richiesto) art. 39 del DL 112/2008

Rispetto alla disciplina previgente

– Vengono introdotti dei nuovi registri nei quali annotare in maniera cronologica i ricavi

percepiti e le spese sostenute nell’esercizio.

– Viene abolito il registro delle entrate e delle uscite in precedenza riservato a coloro che

effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Registri cronologici dei ricavi e delle spese

Il nuovo comma 2 dell’art. 18 del DPR 600/73 prevede l’istituzione di separati registri cronologici

riservati all’annotazione da effettuare con riferimento alla data di incasso o di pagamento dei ricavi

percepiti e delle spese sostenute.

Registro cronologico dei ricavi

Per ciascun incasso deve essere indicato

– Il relativo importo

– Le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il

pagamento

– Gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Registro cronologico delle spese

Per ciascun pagamento deve essere indicato

– La spesa sostenuta

– Le generalità, l’indirizzo ed il comune di residenza anagrafica del soggetto cui è effettuato il

pagamento

– Gli estremi della fattura o altro documento ricevuto.

Registrazioni necessarie alla determinazione del reddito d’impresa

Nei registri cronologici devono essere annotati, entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi, i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese,

rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Registri Iva

Analogamente al sistema precedente resta obbligatoria la tenuta dei registri Iva delle vendite, degli

acquisti e dei corrispettivi.

Sostituzione dei registri cronologici con quelli IVA

L’art. 18 comma 4 del DPR 600/73 prevede una semplificazione degli adempimenti contabili,

consentendo di sostituire i registri cronologici dei ricavi e delle spese mediante la tenuta dei soli

registri IVA, a condizione che vengano rispettate alcune condizioni necessarie a garantire

l’osservanza del principio di cassa nella determinazione del reddito.

La semplificazione comporta:

– La separata annotazione sui registri IVA delle operazioni non soggette a registrazione ai fini

dell’imposta.

– L’annotazione su detti registri dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti

con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono, nell’ipotesi in cui alla

registrazioni effettuate ai fini IVA non corrisponda l’incasso del corrispettivo o il pagamento

della spesa nello stesso anno; i ricavi e le spese saranno poi separatamente annotati nei

registri IVA relativi al periodo d’imposta in cui avviene l’incasso o il pagamento, indicando il

documento contabile già registrato ai fini IVA.

Sia nel caso della tenuta ei registri cronologici sia nell’ipotesi in cui si tengano esclusivamente i

registri IVA “integrati”, laddove la contabilità dell’impresa minore sia tenuta da un soggetto terzo,

potrebbe essere opportuno predisporre una prima nota di cassa al fine di indicare al tenutario della

contabilità le date di incassi e pagamenti.

Presunzione di incasso e pagamento

Un ulteriore semplificazione contabile è prevista dall’art. 18 comma 5 del DPR 600/1973 che

consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per

tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando

l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA

In tal caso, per finalità di semplificazione, opera una presunzione legale secondo cui la data di

registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

Registri contabili e possibili alternative

– Registri cronologici e registri Iva

– Registri IVA con annotazione separata dei mancati incassi/pagamenti nell’anno

– Registri IVA con presunzione di incasso/pagamento con data registrazione (triennale)

Relazioni con il regime di cassa ai fini IVA

L’adeguamento del sistema contabile delle imprese minori al criterio di cassa non ha effetti sull’Iva.

Infatti, indipendentemente dagli effettivi incassi e pagamenti, le liquidazioni periodiche ai fini di tale

imposta sono eseguite con le consuete modalità in base ai documenti registrati.

Una soluzione per l’eventuale disallineamento Iva-imposte dirette potrebbe essere rappresentata

dall’adozione del regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis del DL 22.06.2012 n. 83 che

consentirebbe di rendere esigibile l’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo dal cliente e

detraibile in funzione del pagamento al fornitore.

Le rimanenze nel regime di cassa per le imprese minori.

Le rimanenze finali non saranno più rilevanti per imprese individuali e società di persone,

ammesse al regime di contabilità semplificata. Questi soggetti che determinano il reddito secondo

il criterio di cassa, non dovranno redigere l’inventario ai fini fiscali.

Per la maggior parte delle imprese commerciali, la concorrenza nella determinazione del reddito

del valore delle rimanenze finali quale componente negativo avrà come conseguenza l’emersione

di una perdita fiscale.

Si ricorda infatti che a norma dell’art. 8 del TUIR le perdite che derivano da contabilità semplificata

possono essere utilizzate entro l’anno in diminuzione degli altri redditi, mentre solo quelle che

derivano da contabilità ordinaria possono essere compensate con redditi della stessa natura e

portate avanti nei 5 anni successivi.

L’impossibilità di riportare la perdita azzera una parte di costo legittimo per le imprese.

Non si comprende infatti come mai il legislatore non abbia adottato il medesimo criterio previsto

per i contribuenti minimi secondo il quale le rimanenze esistenti alla data di applicazione del

regime sono deducibili fino ad esaurimento del loro ammontare nei limiti dei ricavi degli esercizi

successivi.

Invece, il nuovo regime di cassa esclude il rinvio agli esercizi successivi del costo delle rimanenze

che rimangono interamente deducibili solo nel primo anno e cioè nel 2017.

Le imprese minori che hanno stock importanti di rimanenze non hanno altra scelta che l’opzione

per la contabilità ordinaria che rappresenta l’unica soluzione per non subire la perdita del costo.

Le imprese che intendono optare per la contabilità ordinaria devono predisporre il prospetto delle

attività e delle passività e, quindi, adottare da subito il libro giornale e quello degli inventari.

L’opzione è vincolante per un triennio.

Infatti, se l’impresa minore rimane nel regime di cassa le rimanenze sono irrilevanti e non devono

esser incluse nell’inventario. Quindi nessun obbligo compete all’impresa minore in tema di

rilevazione delle rimanenze.

E’ tuttavia consigliabile mantenere comunque una traccia degli inventari di fine anno per ragioni

extra fiscali come quella di predisporre un bilancio per le banche. Fiscalmente tenere in memoria il

bilancio a fine esercizio potrà rivelarsi utile in caso di futuro passaggio al regime di contabilità

ordinaria.

REGIME PER CASSA 2017 – TUTTI I CHIARIMENTI DI TELEFISCO

PLUSVALENZE – RIMANENZE FINALI

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL REGIME DI CASSA.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese

minori dal nuovo articolo 66 del TUIR è un regime improntato alla cassa “. In tal senso, è da

ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa puro. Lo stesso legislatore, infatti, ha

richiamato per alcuni componenti di reddito, che non si conciliano con il criterio di cassa , la

specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo in pratica operante per tali componenti il criterio di

competenza. Quindi le plusvalenze ( o le minusvalenze ) e le sopravvenienze attive ( o passive )

sono imponibili o deducibili per competenza a norma degli articoli 86,88 e 101 del TUIR.

Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità

estranee all’esercizio d’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione

del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo d’imposta in cui è avvenuta

l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

L’articolo 1 comma 18 della legge di bilancio 2017 prevede che le rimanenze finali che hanno

concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza siano

portate interamente in deduzione dal reddito del primo periodo di applicazione del regime.

Pertanto, sebbene la formulazione letterale della legge in questione fa riferimento genericamente

alle “ rimanenze finali “ , si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui

all’articolo 92 del TUIR – e quindi tipicamente rimanenze di merci e lavori in corso su ordinazione

di durata infrannuale – che quelle dell’articolo 93 dello stesso testo unico – e quindi le rimanenze di

lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell’articolo 94 relativo alle rimanenze

dei tioli.

Il comma 19 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2016 ha inteso evitare che il passaggio da un

regime di competenza ad un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di

doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di

reddito.

Quindi il ricavo della prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla

determinazione del reddito di tale periodo d’imposta, a norma dell’art. 109 comma 2 del TUIR

ancorché il corrispettivo non sia stato incassato.

Partita Iva regime di cassa per le contabilità semplificate: indicazioni operative

– Adottare il sistema dei registri iva integrati

– Alla fine del periodo d’imposta considerato stampare un elenco dei documenti annotati e

consegnarlo al cliente per una verifica

– Compilazione – da parte del cliente – di un elenco / report barrato con i ricavi ed i costi non

incassati/pagati.

– Acquisire tale documento sottoscritto dal cliente ed effettuare le rettifiche ai fini delle

imposte sui redditi

Semplificati regime di Cassa: determinazione del reddito fiscale

Il nuovo articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede tre diversi metodi

– Registro Incassi e Pagamenti

– Registri Iva Integrati

– Registri Iva con opzione comma 5

Primo metodo registro Incassi e Pagamenti

Il primo metodo di calcolo è il metodo più complesso poiché aumenta i controlli dei movimenti

finanziari, rendendo questa contabilità molto più simile a quella del regime ordinario piuttosto che

del regime semplificato.

In ogni caso potrebbe essere particolarmente vantaggioso adottare questo metodo nel caso di

contribuenti che si avvalgono del regime Iva per cassa.

Secondo metodo Registri Iva Integrati

In questo caso il metodo è lo stesso di quello previsto dal DL 695/96 per i professionisti; in

particolare, occorre annotare i costi fuori campo Iva oltre ovviamente alle fatture emesse e

ricevute. Alla fine dell’esercizio si tratta di annotare poi quelle fatture ( già registrate ai fini Iva) per

le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro

RG del modello Unico dichiarazione dei redditi avverrà per la differenza fra questi ultimi due valori.

Terzo metodo Della Registrazione o metodo opzione comma 5

Previa opzione, vincolante almeno per un triennio, i contribuenti possono teneri i registri ai fini

dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo

restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini

della suddetta imposta. In tal caso per finalità di semplificazione si presume che la data di

registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento

Art. 18 dpr 600/1973.

Si tratta del metodo della registrazione o metodo opzione comma 5

E’ con ogni probabilità il metodo di calcolo del reddito per i contribuenti che aderiscono al nuovo

regime di cassa per la contabilità semplificata più adatto per i dettaglianti ovvero per coloro che di

solito incassano subito il corrispettivo ( bar, parrucchieri) ma pagano con piccole dilazioni i fornitori.

Regime di Cassa 2017 Contabilità Semplificata: le critiche dei commercialisti e degli esperti

contabili

Le modalità con cui il nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità semplificata è stato

approvato

Non soddisfano i commercialisti, soprattutto nel punto i cui si prevede questo regime come

obbligatorio.

L’unica alternativa sarebbe il regime contabile ordinario, salvo i piccoli contribuenti che possono

accedere al regime forfetario.

Riportiamo qui di seguito il comunicato ufficiale dell’associazione nazionale commercialisti (ANC)

dello scorso 21 dicembre i cui si chiede ufficialmente la modifica di questa parte della nuova

normativa sul regime di cassa 2017 per le partite iva in regima contabile semplificato.

“ il nuovo regime di cassa che la legge di Bilancio 2017 introduce dal prossimo 1° gennaio per le

imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata costituisce l’ennesimo esempio

di una misura che si intende far passare come favorevole alle imprese e rispondenti alle loro

esigenze, sapendo benissimo che ciò non è affatto vero.

Molti imprenditori o lavoratori autonomi, infatti, non avranno alcun beneficio da questa misura,

come ad esempio, i commercianti al minuto o coloro che hanno corrispettivi giornalieri.

In questi giorni – sostiene il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Chuchel

– leggiamo sulla stampa specializzata di possibili vie d’uscita per le imprese minori per evitare di

dover applicare il regime di cassa, che in automatico è stabilito per tutti i contribuenti in contabilità

semplificata a seguito del nuovo articolo 66 del Tuir. E’ evidente che qualcosa non torna, se fosse

veramente una misura per andare incontro alle imprese più piccole, che sono quelle che da tempo

soffrono on particolare intensità la crisi, non si comprende la ragione per la quale più di 2 milioni di

contribuenti nl nostro paese, tra imprese individuali e società di persone, siano costretti ad una

scelta che in ogni caso si tradurrà per loro in una maggiorazione dei costi legati alla tenuta della

contabilità.

Sia infatti che decidano di entrare nel nuovo regime di cassa sia che scelgano, per evitare

l’automatismo previsto, di optare per il regime ordinario, gli adempimenti contabili sono destinati ad

intensificarsi senza considerare poi che le imprese minori, in generale, sono soggetti poco o per

nulla strutturati per una gestione della contabilità in regime ordinario, il quel per loro non

rappresenta affatto una via d’uscita sul piano operativo e dell’economicità.

Sicuramente non mancano realtà imprenditoriali che avranno beneficio dall’adozione del criterio

finanziario anziché di quello della competenza economica nella determinazione del reddito, ma

questo non basta a far sì che la nuova misura fiscale si possa considerare un passo nei confronti

del sistema delle piccole imprese nella sua complessità.

I dati contenuti nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio 2017 dicono molto sul

vero obiettivo del nuovo regime di cassa per i contribuenti minori : se i milioni di euro stimati come

maggiore gettito erariale, si per irpef che per irap, sono senza alcun dubbio una buona notizia per

le finanze pubbliche, lo stesso non può dirsi per le piccole imprese..

L’Associazione nazionale commercialisti sollecita un intervento di modifica del provvedimento

facendo in modo che il nuovo regime di cassa non sia per i contribuenti in contabilità semplificata

una scelta obbligata ma unicamente un opzione possibile.

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