Circolare 3/13: responsabilità solidale appalti

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Pinerolo, lì 01/02/2013

OGGETTO – responsabilità solidale negli appalti

Il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 (c.d. Decreto Crescita) ed entrato in vigore il 12 agosto 2012, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e di subappalto di opere e servizi, e più precisamente ha modificato integralmente l’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006.

Le disposizioni in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente siapplicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi a partire dal 12 agosto 2012. Sono esclusi dall’applicazione delle predette disposizioni i privati e le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche).

L’art. 35, comma 28, del D.L. 248/2006 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”.

Responsabilità dell’appaltatore

La responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se “verifica, acquisendo ladocumentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore”.

L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento “può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”, ossia da parte di un soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF Imprese.

In alternativa alle asseverazioni dai professionisti abilitati e dai CAF Imprese, è valida anche una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui l’appaltatore e il subappaltatore attestano l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Nella dichiarazione sostitutiva si deve:

  • indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (art. 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

In assenza di tale documentazione, viene previsto che l’appaltatore può “sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.”

Obblighi del committente

Il committente, ai sensi dell’art. 35, comma 28-bis, del D.L. 248/2006, provvede alpagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

Inoltre, il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.

Per quanto concerne le sanzioni previste a carico del committente, l’inosservanza delle modalità di pagamento del corrispettivo e il mancato versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente eseguite dal’appaltatore e dal subappaltatore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000,00 euro a 200.000,00 euro.

E’ da ultimo necessario ricordare come, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003,il committente imprenditore e l’appaltatore siano responsabili (salvo abbiano applicato le procedure di verifica previste dal Ccnl), entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, per i mancati versamenti di retribuzioni, TFR, contributi e premi dovuti per il periodo di esecuzione dell’appalto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati.

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