Circolare 4/13: nuova tassa sui contratti stipulati attraverso Consip

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Pinerolo, lì 21/02/2013

OGGETTO – Gare CONSIP: nuova tassa sui contratti stipulati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 23 novembre 2012,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013, ha stabilito i meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico degli aggiudicatari di Accordi Quadro, Convenzioni e gare bandite da Consip S.p.A., finalizzati a coprire parte dei costi di funzionamento della Consip S.p.A., derivanti dall’ampliamento delle sue attività in veste di centrale di committenza per conto delle altre pubbliche amministrazioni.

Dall’11 gennaio 2013, i soggetti aggiudicatari, nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, sono tenuti a versare una nuova tassa sul valore dei contratti stipulati secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto MEF, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a versare una commissione non superiore all’1,5% del fatturato realizzato sugli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, al netto dell’IVA e risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse in ciascun semestre dell’anno solare.

I soggetti aggiudicatari di Accordi Quadro, Convenzioni e gare bandite devonotrasmettere alla Consip S.p.A., in via telematica, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre dell’anno solare (entro il prossimo 30 luglio 2013 e 30 gennaio 2014), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante l’importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. con riferimento alla specifica procedura.

Consip S.p.A. effettua controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e la mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa, oltre a determinare le sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere valutate da Consip S.p.A. come causa di esclusione dalle gare per grave negligenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto MEF, Consip S.p.A., decorsi i 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva, procede al calcolo dell’entità della commissione dovuta e all’emissione della fattura e, successivamente, i soggetti aggiudicatari devono provvedere al versamento della commissione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip S.p.A., mediante accredito sui conti correnti dedicati, intestati a Consip S.p.A..

Le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione, alla trasmissione delle autodichiarazioni a carico degli aggiudicatari e alla documentazione di gara relativa alla singola procedura d’acquisto, saranno pubblicate sul sito www.consip.it o sul portale www.acquistinretepa.it.

Per quanto concerne il mancato o inesatto pagamento della commissione legittima la riscossione coattiva delle commissioni dovute e degli interessi di mora, secondo le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati.

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