Circolare 9/14: le perdite su crediti alla luce della Legge di Stabilità

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La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27-12-2013) è nuovamente intervenuta sulla deducibilità delle perdite su crediti ristabilendo la parità di trattamento delle perdite su crediti tra imprese che adottano i principi contabili internazionali e i principi contabili nazionali. Precedentemente la norma prevedeva un trattamento più favorevole per le imprese che adottavano i principi internazionali prevedendo la sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. Ora invece, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, sia nazionali sia internazionali.

Pertanto, con l’attuale normativa, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi che, a norma del comma 5 dell’art. 101 del T.U.I.R. e della prassi (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01-08-2013), sussistono in occasione di:

– assoggettamento del debitore a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;

– crediti di modesta entità e decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;

– prescrizione del diritto alla riscossione del credito;

– cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (non sono più dovuti elementi probatori certi e precisi della perdita) quando alternativamente:

  • i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
  • la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;

– azioni esecutive attivate nei confronti del debitore con esito negativo;

– attività di recupero dei crediti con relazioni negative della società di recupero crediti o dei legali incaricati della riscossione.

Per maggiore chiarezza di quanto appena esposto si riporta di seguito il testo del comma 5 dell’artico 101 del T.U.I.R., ante e post Legge di Stabilità.

Testo ante Legge di Stabilità 2014

“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entita’ e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita’ quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu’ rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.(1)

(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83.”

Testo post Legge di Stabilità 2014

“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 (1), sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (2).

(1) e (2) Comma così da ultimo modificato dall’art. 1 comma 160 della Legge n. 147 del 27-12-2014 (Legge di Stabilità 2014).”

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Fornero Baridon & Associati

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