LE NOVITA’ DEL 2017 RELATIVE AI BUONI PASTO

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A partire dal 9 settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, previste dal D.M. Sviluppo Economico n. 122/2017.

Rimane pertanto sancito il comportamento da tenere nel caso di utilizzo dei ticket restaurant.

Nel decreto vengono elencati gli esercizi pressoi quali può essere erogato il servizio, sono individuate inoltre le caratteristiche dei buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione ed i titolari degli esercizi convenzionabili al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore ed un equilibrato rapporto tra i diversi operatori economici e consumatori interessati.

I buoni permettono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del ticket, valore facciale che è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la normativa IVA in questione sembra ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto far riferimento alla somministrazione di cui al n. 121 della Tabella A – Parte III del DPR 633/72 dove soggette ad aliquota del 10 %.

Si ricorda inoltre che per disposizione speciale (art. 75 comma 3 della Legge 413/91) nei rapporti tra datore di lavoro e società emittente, i buoni pasto sono soggetti ad aliquota IVA del 4 %.

Possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a tempo parziale anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per la consumazione del pasto e dai soggetti che abbiano instaurato un rapporto di collaborazione con il cliente.

I buoni non sono né cedibili ad altra persona differente dal titolare né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale (non danno pertanto diritto a resto ).

Una delle novità più importanti è la possibilità di cumularne fino ad 8 per il pagamento di una medesima prestazione, regola che in precedenza non era prevista.

Si ricorda inoltre che i buoni pasto possono essere di due differenti tipologie: cartacei ed elettronici.

Ai fini delle esenzioni dei buoni pasto nulla è variato.

Si tratta di un benefit erogato ai dipendenti che segue un trattamento contributivo e fiscale particolare.

Il ticket restaurant conserva l’esenzione fino ad euro 5,29 per ogni giorno di presenza se cartaceo aumentato ad euro 7,00 se in forma elettronica, non concorrendo quindi a formare reddito imponibile fino al limite di tali importi.

L’eccedenza rispetto a tali somme risulterà invece utile ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo di contributi ed imposte.

E’ opportuno ricordare che anche per l’azienda il costo dei buoni pasto risulta deducibile dal reddito per competenza.

Secondo la Direttiva il buono pasto è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato quale contropartita (anche parziale) di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e nel quale sono indicati sia l’oggetto dell’operazione che l’identità potenziale delle parti (informazioni che possono risultare anche dalla documentazione relativa al buono quali, le condizioni generali di utilizzo).

L’odierno buono pasto è spendibile anche cumulativamente in qualunque giorno della settimana a prescindere dal fatto che nello stesso giorno si effettui una prestazione di lavoro dipendente.

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