LAVORO OCCASIONALE: DISCIPLINA DI PAUSE E RIPOSI

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La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale dettata dall’art. 54 bis del DL 50/2017 (convertito in L.96/2017) prevede il diritto del prestatore al riposo giornaliero alle pause ed ai riposi settimanali, regolamentati dagli artt. 7,8 e 9 del Dlgs 66/2003.

Dalla disamina di tali diritti l’art. 7 del Dlgs 66/2003 in materia di riposi giornalieri prevede che ferma restando la durata normale dell’orario settimanale di 40 ore al lavoratore spetti un periodo di riposo di undici ore ogni 24 che deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Per quanto riguarda la pausa il citato art. 8 regolamenta la materia prevedendo che, qualora l’orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, il lavoratore abbia diritto ad un intervallo per pausa (le cui modalità e la cui durata sono stabilite dalla contrattazione collettiva) che gli consenta il recupero delle energie psicofisiche, la consumazione del pasto e l’attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo.

Inoltre, senza l’indicazione di una disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa da fruire anche alla propria postazione, di durata non inferiore a dieci minuti.

Per quanto riguarda infine i riposi settimanali l’art. 9 del Dlgs 66/2003 prevede che il lavoratore abbia diritto ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Il datore di lavoro per contro non è obbligato a concedere il riposo settimanale necessariamente ogni sette giorni, perché il calcolo è fatto come media in un periodo di tempo non superiore a 14 giorni.

Il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni previste normativamente.

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