DETASSAZIONE WELFARE AZIENDALE ANCHE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

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Interessante risposta all’interpello n. 954-1417/2016 della DRE Lombardia che si è espressa sulle regole fiscali che riguardano i piani di welfare.

La società che ha proposto interpello intende conoscere il trattamento ai fini IRPEF ed IRES dei componenti (redditi per i percettori costi per la società) derivanti da un piano di welfare disciplinato secondo un apposito Regolamento Aziendale in base al quale le prestazioni previste hanno una finalità ricreativa, trattandosi dell’abbonamento ad una palestra ed un viaggio all’estero.

Il regolamento prevede l’assegnazione di un budget di spesa figurativo, totalmente a carico della società e non rimborsabile, rivolto ai componenti del CdA (titolari di compensi che rientrano tra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 lett. c-bis del TUIR) ed ai sei dipendenti, sebbene sulla base di presupposti diversi: la partecipazione al Cda per i primi, l’ammontare della RAL per i secondi, distinguendosi tra i dipendenti con più o meno di 35.000 euro di Retribuzione annua lorda.

In deroga al principio generale di onnicomprensività nell’alveo del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme ed i valori che, sebbene percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente sono esclusi in tutto o in parte dal reddito imponibile.

Nell’ambito del citato comma 2 lett. f) viene stabilito che non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente od in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari indicati nell’articolo 12 per finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100.

Le condizioni per cui siano valide tali detassazioni ai fini IRPEF sono essenzialmente tre:
Deve trattarsi di erogazioni in natura e non di erogazioni sostitutive in denaro
Le opere ed i servizi devono perseguire specifiche finalità educative, ricreative e simili
Le opere ed i servizi devono essere messe a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti

Per cominciare l’Agenzia delle Entrate riconosce la finalità ricreativa delle prestazioni incluse nel piano di welfare proposto. Dal punto di vista dei destinatari del piano si ricorda che la detassazione non opera qualora sia rivolta direttamente ad personam ovvero vi siano vantaggi solamente per alcune categorie di lavoratori. Non essendo questo il caso l’Agenzia ha confermato le categorizzazioni proposte dal contribuente.

È inoltre irrilevante ai fini della detassazione del lavoro dipendente la circostanza che tali vantaggi provengano unilateralmente dal datore di lavoro piuttosto che in ottemperanza ad accordi collettivi di lavoro.

Il piano di welfare proposto può quindi beneficiare del regime di non imponibilità IRPEF sui destinatari, nel presupposto che li budget di spesa figurativo assegnato venga, nell’ipotesi di suo non utilizzo, convertito in denaro e rimborsato al lavoratore.

Dal punto di vista della deducibilità dei costi il parare dell’Agenzia delle Entrate prevede che il piano di welfare in esame è riconducibile all’art. 100 comma 1 del TUIR che fissa nel 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi il tetto massimo entro la quale dedurre le spese rivolte alla generalità dei dipendenti.

L’Agenzia ha confermato che l’erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 95 del TUIR.

Il limite di deducibilità del 5 per mille di cui all’art. 100 continua ad operare invece in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro. (circolare 28/2016)

L’elemento di maggior rilievo, a supporto di tale conclusione, è stato tratto dal diritto riservatosi dalla società di cessare unilateralmente e discrezionalmente il piano al termine di ciascun anno senza possibilità di alcuna contestazione da parte dei beneficiari.

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