FIDEIUSSIONE PER I RIMBORSI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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La polizza fideiussoria stipulata per garantire, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti, in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, costituisce un contratto autonomo di garanzia la cui durata è normalmente collegata con i tempi di accertamento dell’imposta.

Pertanto, ove una norma sopravvenuta rispetto alla data di stipulazione del contratto proroghi i termini di accertamento dell’imposta in favore dell’Amministrazione Finanziaria, tale proroga non si riflette anche sulla durata del relativo contratto di garanzia a meno che lo stesso non contenga una diversa previsione.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7884 del 28.03.2017.

In effetti per i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro l’Amministrazione Finanziaria procede all’esecuzione previo rilascio da parte del richiedente di una garanzia prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di stato ovvero di Fidejussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale (ulteriori modalità sono previste per le PMI).

La finalità della polizza fideiussoria, quindi, è quella di garantire all’Amministrazione Finanziaria l’immediato recupero di eventuali rimborsi che, in occasione di un successivo approfondito esame della relativa richiesta, risultino in tutto o in parte non dovuti, con l’obbligo della società di assicurazione di versare le somme richieste dall’ufficio fiscale, a meno che non vi abbia già provveduto il contribuente. (Cassazione n. 65/2012).

In considerazione della particolare natura di detta polizza, essa si configura come un contratto autonomo di garanzia, che diversamente dal modello della fideiussione è connotato dalla non accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto a quella principale.

L’autonomia dell’obbligazione del garante fa sì che, qualora al contribuente che abbia ottenuto il rimborso sia successivamente notificato un avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non possa rifiutare l’adempimento in base al rilievo che l’imposta venga meno o sia estinta anche per condono, consentendogli tale evento solo di ripetere quanto versato ove l’obbligazione tributaria risulti effettivamente estinta (Cassazione n. 5239/2004).

Nel caso di specie un consorzio per ottenere il rimborso anticipato dell’IVA aveva rilasciato una polizza fideiussoria a favore del Fisco avente scadenza ad inizio del 2007.

Il Fisco però ne aveva chiesto a fine 2007 l’escussione della polizza, sebbene la scadenza contrattuale della polizza fosse ormai decorsa, invocando la proroga biennale degli accertamenti prevista dal condono della L. 289/2002.

In assenza di una specifica previsione contrattuale che colleghi la durata della garanzia ai termini fissati dalla legge per l’accertamento tributario, l’obbligazione del garante non può che rimanere fissata nei termini consensualmente definiti.

In conclusione quindi la proroga normativa dei termini di accertamento non può avere alcun effetto dilatorio della scadenza contrattualmente prevista della polizza fideiussoria, come convenuta tra le parti contraenti.

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  1. Peraltro in diverse occasioni sia la CTP di Milano che la CTR della Lombardia (CTP Milano sent. n. 165/23/2011; CTP Milano sent. n. 3111/24/2013; CTR Milano sent. n. 127/43/2012; CTR Milano sent. n. 30/2015; CTP Milano, sent. n. 4610/2016) hanno riconosciuto anche il diritto del contribuente di vedersi rimborsare dall’Agenzia il costo sostenuto per le fideiussioni.
    Quanto alle citazioni si tratta di processi definiti (e quindi decisioni aventi forza di giudicato). La tesi pro contribuente, a mio avviso, è assolutamente da preferire. Esaminando i principi recati in merito dalla sentenza della CTR della Lombardia n. 127/43/12 (passata in giudicato), che ben esamina la questio iuris di cui discutiamo, emergono molti spunti a favore della posizione dei contribuenti: “la Commissione non condivide l’interpretazione dell’art. 8 comma 4 della Legge 212/2000 fornita dall’Ufficio appellante, secondo la quale “la previsione del rimborso dei costi di fideiussioni sarebbe subordinata al definitivo accertamento della debenza del tributo o della debenza in misura inferiore rispetto a quella accertata” atteso che tale interpretazione verrebbe a limitare l’operatività del comma 4 dell’art. 8 ai soli costi di accertamento d’imposte ed a escludere così contra voluntatem legis, la sua applicazione al rimborso dei tributi”. La norma in commento infatti non si limita affatto alle sole due ipotesi prospettate dall’Ufficio ma include espressamente il caso di rimborso dei tributi. La tesi dell’Ufficio, pertanto, non è assolutamente condivisibile non solo in quanto infondata ma anche perché del tutto contraria alla lettera e alla ratio dell’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente. Ritiene la Commissione corretta ed ineccepibile la sentenza dei primi giudici che in accoglimento della tesi della società contribuente sul punto recita: “nel merito rileva la fondatezza della pretesa della ricorrente in ordine al chiesto rimborso di € XXX pari al costo delle fideiussioni sostenuto dalla società per ottenere il rimborso del credito IVA maturato negli anni d’imposta 2000, 2001, 2002 e 2003 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 8 comma 4 dello Statuto del contribuente…tanto più in presenza di una precisa direttiva nella normativa e giurisprudenza comunitaria in materia, che come tale secondo le disposizioni CEE, produce effetti diretti anche negli ordinamenti nazionali e può essere invocata nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione dai soggetti interessati, direttiva che ha riconosciuto che “le modalità di rimborso dell’eccedenza dell’IVA che uno Stato membro stabilisce devono consentire al soggetto passivo di recuperare in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da dette eccedenze IVA….e comunque il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo”. Ove al contrario dovesse operarsi secondo gli assunti dell’Ufficio, si verrebbe a verificare che sarebbero ammessi al rimborso i contribuenti che sono stati destinatari di una pretesa tributaria, mentre sarebbero esclusi i contribuenti più virtuosi che non sono destinatari di alcuna pretesa tributaria. (omissis). Per le considerazioni innanzi esposte, la Commissione rigetta l’appello dell’Agenzia Direzione Provinciale I di Milano e per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado”.
    Se dovesse servire, i lettori dell’articolo possono contattare il nostro studio per la trasmissione delle sentenze in versione integrale (di modo tale da poter argomentare con solidi precedenti giurisprudenziali le proprie richieste), in quanto sono cause da noi patrocinate che probabilmente non sono presenti in molte banche dati, con l’auspicio che così non si giunga a prese di posizione giurisprudenziali di segno opposto.
    I miei personali migliori saluti.
    Avv. Federico Pau

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